Deducibilità delle rate di mutuo
La circolare n. 7/E del 2017 ha precisato che laddove nell’ambito di una separazione consensuale, oltre al contributo al mantenimento, l’onerato si accolli anche il pagamento del 50% della rata di mutuo cointestato per l’acquisto della casa di proprietà di entrambi i coniugi, il predetto potrà dedurne i costi. Laddove l’abitazione sia a disposizione anche dei figli minori la deducibilità è ridotta al 50%. La circolare evidenzia un punto importante, ovvero come ai fini della deducibilità non sia più elemento indispensabile la corresponsione diretta degli importi al coniuge beneficiario.