Convivenza e comodato: no al rimborso delle spese per i lavori nell’immobile

14 Set 2015 by

Con sentenza n. 13339/2015 depositata lo scorso mese di giugno, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che se un genitore concede un immobile in comodato al figlio per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale”.

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