Sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare
Commette reato per violazione degli obblighi di assistenza familiare (570 c.p.) il coniuge che versa l’assegno mensile al vecchio recapito della moglie, anche se la ex cambia residenza senza comunicargli il nuovo domicilio. Infatti, sul soggetto gravato da questo tipo di onere grava anche il dovere di diligenza, ovvero di attivazione al fine di rendere possibile l’assistenza medesima (Cass. 37648/14).