Violazione obblighi di assistenza familiare

31 Lug 2014 by

Con due diverse sentenze dell’aprile 2014, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo alla nozione e al contenuto del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: la n. 17623/2014 ha affermato che risponde a tale titolo il marito che non riesce a mantenere l’ex moglie e il figlio minore perché licenziatosi ingiustificatamente subito dopo la separazione. La sentenza n. 17691/2014 ha precisato, invece, che nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” devono ricomprendersi non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale, ma anche gli strumenti che consentano, in relazione alle reali capacità economiche e al regime di vita dell’obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (es. abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto e di comunicazione etc.). La Corte precisa, inoltre, che è irrilevante che il genitore affidatario abbia un buon reddito e possa riuscire anche da solo a non fare mancare nulla al figlio.

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