TFR e domanda di divorzio
La Cassazione, con sentenza n. 12175 del giugno 2011, ha affermato che l’articolo 12 bis della legge 898/70 (quella relativa al divorzio), va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, anche se in tale momento l’assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto.