Diritto di visita e interesse del minore

31 Mar 2011 by

Con la sentenza n.10701/2010, la Cassazione Penale, Sez. VI ha stabilito che non commette reato il genitore che – occasionalmente – non osserva l’obbligo imposto dal giudice riguardo al diritto di visita. In particolare, nel caso di specie si trattava di una madre che aveva impedito all’ex marito di prendere la figlia perchè malata.

La Cassazione, con una lunga motivazione, ha fatto riferimento al principio fondamentale di cui all’art. 30 della Costituzione, ovvero l’interesse predominante del minore, e ha sottolineato l’occasionalità del comportamento della madre. Va anche detto che i giudici hanno comunque ribadito nella sentenza come un buon genitore debba educare il figlio al rapporto con l’altro genitore, attuando dei comportamenti attivi ed efficaci, e non limitandosi ad “aprire la porta” al coniuge che esercita il diritto di visita. Sagge parole, purtroppo non sempre, e non da molti, messe realmente in pratica!

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