Non solo affido condiviso
L’affidamento a entrambi i genitori è ormai da qualche anno la norma, ma ci sono casi in cui permane la possibilità – e l’opportunità – di stabilire l’affidamento in via esclusiva.
Due recenti sentenze ci danno esempi interessanti. La prima (Cass. civ sez. I, n. 26587/2009) afferma che può esservi deroga al regime di affidamento congiunto qualora uno dei genitori si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di mantenimento del minore, e sia stato inoltre discontinuo nel diritto di visita. Ciò dal momento che questi comportamenti appaiono senz’altro lesivi e pregiudizievoli, incidendo negativamente sulla vita dei figli in senso sia materiale che morale, e sono, peraltro, sintomo della inadeguatezza e dell’indisponibilità del genitore stesso.
Con una pronuncia del 2 febbraio 2010 il Tribunale di Mantova ha, invece, stabilito che l’affidamento può addirittura essere dato a terzi soggetti (nel caso di specie si trattava dei nonni), qualora i genitori appaiano “incapaci di assolvere i loro compiti”.
Insomma, la legge sull’affidamento condiviso è uno strumento importante per garantire il diritto di ogni bambino ad avere l’apporto concreto di entrambi i genitori, nonostante la loro separazione, ma le decisioni relative ai minori devono necessariamente essere flessibili e attente ai casi concreti, per garantire l’effettiva tutela dell’interesse dei più piccoli.