Assegno per il figlio, anche se fuori casa
Con una recentissima pronuncia, dei primi giorni di gennaio 2011 (Cass. n. 18/2011) la Corte di Cassazione ha stabilito che il genitore obbligato a mantenere il figlio maggiorenne deve continuare a versare l’assegno all’altro genitore – se il figlio non è ancora economicamente autosufficiente – anche se non vive più stabilmente in casa, ma ad esempio si è trasferito a studiare all’estero, o in un’altra città.
I giudici hanno dunque ribadito ancora una volta la necessità di continuare a “mantenere, istruire ed educare” i figli fino al momento della loro concreta indipendenza economica, situazione che non può venire stabilita a priori, ma varia da caso a caso, in rapporto anche alle abitudini, alla condizione sociale e alle aspettative del ragazzo e della famiglia.