Riduzione dell’assegno di mantenimento e decorrenza

8 Mag 2018 by

Il principio generale per cui l’assegno di mantenimento posto a carico di un coniuge a favore dell’altro e dei figli in caso di separazione decorre dalla data di proposizione della domanda trova un’eccezione nell’ipotesi in cui il giudice decida di ridurre l’importo. La riduzione dell’assegno di mantenimento viene, infatti, fatta decorrere dalla giurisprudenza dalla data della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, NON essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento. Il beneficiario non è quindi tenuto a rimborsare all’obbligato le somme più alte percepite fino a quel momento (Cassazione ordinanze 14027 del 6/6/2017 e 25166 del 24/10/2017).

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