Cointestato ma non donato!
Oggi parliamo di una recente sentenza del Tribunale di Mondovì (15/2/2010), che, ponendosi in contrasto con altre pronunce sullo stesso tema, ha stabilito che la cointestazione di un conto corrente bancario, relativa a somme già depositate e originariamente appartenenti ad uno dei contestatari, non costituisce donazione indiretta, se non venga provata l’esistenza dell’effettiva intenzione del cointestatario di donare le somme all’altro.
Insomma, il Tribunale in questo caso ha affermato il principio secondo cui la sola cointestazione non basta a provare la volontà della donazione, evento che, invece, va poi valutato e provato. E’ infatti vero che il fatto stesso della cointestazione presuppone un rapporto particolare, di fiducia, tra le parti, e la volontà o la necessità di cogestire il denaro, come spesso avviene ad esempio tra coniugi, ma non è detto che tale volontà si spinga fino a alla vera e propria donazione. La giurisprudenza, sul punto, non è unanime, ma ritengo che il principio sia importante: la situazione va valutata non per presunzioni, ma entrando nel concreto, approfondendo e “giudicando” la realtà dei fatti.