Priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre
Con ordinanza del 7 luglio/25 settembre 2015 n. 19017 la Corte di Cassazione Sez. VI Civile ha rilevato che eventuali posizioni debitorie di un genitore non lo legittimano comunque a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, anche in considerazione della priorità delle obbligazioni di tipo familiare su quelle di altra natura.