L’ex coniuge deve rimborsare il prestito!

2 Ott 2013 by

La Cassazione sez. III civile, con la recente sentenza 19304/2013 ha puntualizzato che è valida la scrittura privata che preveda l’obbligo, da parte di un coniuge di restitiure all’altro – in caso di separazione – le somme da questi ricevute a titolo di prestito. L’accordo va inteso, difatti, non come un inammissibile patto prematrimoniale, ma come un contratto di mutuo a condizione sospensiva, e quindi perfettamente valido.

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