Sull’adozione dei maggiorenni
Il Tribunale di Milano (sez. IX, n. 1219/2011) si è di recente pronunciato sul procedimento di adozione di un maggiorenne, ammettendo la riduzione del divario minimo di età previsto dalla legge tra adottante e adottando (18 anni), purchè sia rispettato il criterio dell’imitatio naturae. Nel caso preso in esame la differenza di età era di 17 anni e 5 mesi (quindi comunque nel limite dell’imitatio naturae) ed è stato dunque possibile pronunciare l’adozione in considerazione del superiore interesse dell’adottanda e del rapporto di affetto e familiarità con colui che voleva adottarla, simile a un vero rapporto tra genitore e figlio.