Se mamma e papà vivono lontani

13 Dic 2010 by

Sono ormai passati circa quattro anni dall’introduzione in Italia dell’affidamento condiviso come regime “normale” in caso di separazione dei genitori. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte specificato che alla regola dell’affido condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”: in sostanza devono sussistere dei motivi davvero gravi per poter disporre l’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori.

Certo, la difesa del principio della bigenitorialità, e della condivisione tra i genitori di onori e oneri della gestione dei figli dopo la fine di un amore è senz’altro apprezzabile, seppure non sempre così facilmente applicabile in concreto. E poi tutto bene se mamma e papà vivono vicini, diciamo almeno nella stessa città, ma che cosa succede se i due, invece, decidono di abitare in paesi diversi?

Ha provato a chiarirlo la Suprema Corte con una sentenza di pochissimi giorni fa (Cass. sez. 6 civile, n. 24526/2010), che ha stabilito che anche se i genitori vivono in due paesi diversi, e viene deciso che il figlio minore vivrà presso uno di loro, la soluzione dell’affido condiviso non è comunque da escludersi. Ciò, purchè il giudice ritenga che la situazione salvaguardi l’interesse del minore, e che si possa comunque salvaguardare il principio dell’affidamento condiviso attraverso la previsione di adeguati tempi e modi di incontro con il genitore non convivente. Insomma, fare il genitore, davvero, si può – e si deve – anche da lontano.

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