Quali criteri per l’assegno di mantenimento

3 Dic 2010 by

Spesso, nei casi di separazione e di divorzio, ci si chiede quali siano i criteri per la concessione di un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole. Cerchiamo di capirlo insieme. All’inizio degli anni 90, la Corte di Cassazione Sez. unite (con la sentenza n. 11489/90) ha stabilito che l’unico criterio a cui fare riferimento è il tenore di vita matrimoniale. L’unico criterio che giustifica l’assegno è quello “assistenziale”, ovvero si ha l’assegno se non si hanno i mezzi adeguati per poter vivere come si faceva durante il matrimonio.

Assai diverso è l’orientamento negli altri paesi d’Europa, nei quali, invece, la logica è quella “compensativa”, cioè l’assegno costituisce una sorta di compenso per i sacrifici fatti e l’apporto dato durante il matrimonio, elementi che invece, qui in Italia, possono essere tenuti in conto dal giudice soltanto in una seconda fase, ovvero nella concreta determinazione della misura del contributo.

In pratica: prima si valuta se uno dei due coniugi non ha i mezzi adeguati per mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio (e quindi si stabilisce se ha diritto all’assegno) e poi lo si quantifica tenendo conto della situazione complessiva, guardando anche elementi quali la durata del matrimonio e le ragioni della rottura.

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