Neppure una condanna preclude l’affidamento condiviso

20 Dic 2010 by

Parliamo di nuovo di affidamento condiviso, fortemente voluto dal legislatore e diventato, ormai da qualche anno, il regime legale, “normale” di affidamento dei figli. Questo purchè, naturalmente, l’affidamento a entrambi i genitori, non costituisca pregiudizio per il minore, il cui interesse è l’elemento cui tutti dobbiamo fare riferimento nelle cause che coinvolgono i più piccoli.

In particolare, la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione pochi giorni fa (sentenza n. 24841/2010) ha stabilito che non basta neppure una sentenza penale, passata in giudicato, a giustificare l’affidamento esclusivo. Il giudice, infatti, secondo la Suprema Corte, per stabilire l’affidamento a un solo genitore, deve motivare la propria decisione da un lato sull’idoneità del genitore scelto come affidatario, dall’altra sulla carenza e inidoneità educativa dell’altro, così che altre vicende non sono sufficienti, di per sè, a giustificare l’esclusione del regime di legge, ma andranno eventualmente valutate soltanto se e in quanto possano ripercuotersi sul benessere del minore.

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2 Comments

  1. Pierpaolo

    Questo vale, fino ad ora, solo se è la madre ad essere stata condannata. Si attende di vedere il caso in cui lo stesso criterio venga applicato al padre.
    Normalmente, invece, egli viene escluso dall’affidamento anche se solo viene condannato per evasione fiscale.

  2. Bianca

    Grazie per il Suo contributo. E’ senz’altro vero che spesso, quali che siano le ragioni, la legge e/o la prassi finiscono per privilegiare, riguardo alla gestione dei figli, le madri, ed è proprio a una madre condannata (nella specie, per calunnia verso l’ex partner) che fa riferimento la sentenza riportata. Ritengo, però, che la Suprema Corte abbia qui stabilito un principio importante a tutela e difesa dell’affidamento condiviso, principio che, magari, potrà servire in casi analoghi, ma “dalla parte del padre”.

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