Adozione internazionale, senza discriminazioni

15 Nov 2010 by

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13332, 1/6/2010) ha stabilito che il decreto di idoneità all’adozione, pronunciato dal Tribunale per i Minorenni, necessario per poter procedere all’adozione internazionale, non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia dei richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneità degli stessi all’adozione internazionale.

La pronuncia si riferisce al caso di una coppia che aveva espresso la propria disponibilità sì all’adozione di un minore straniero, ma specificando, però, che non lo avrebbero voluto, in particolare, se con la pelle nera.

Ebbene, la Corte ha valutato come tale atteggiamento si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione, cardine fondamentale dell’ordinamento, a cui la procedura di adozione internazionale deve senz’altro attenersi.

E’ chiaro che, dunque, in casi come questo il giudice si troverà a dover valutare, e probabilmente a mettere in discussione, la capacità stessa della coppia di accogliere un minore, e di aiutarlo nel percorso di integrazione e crescita in una nuova famiglia, elementi fondamentali per portare avanti in modo positivo un percorso meraviglioso e complesso come quello adottivo.

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