Lo stato di crisi va provato

13 Apr 2015 by

Secondo alcune recenti sentenze (Cass. n. 44086/14, Cass. n. 3863/14) l’omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento si configura anche per inadempimento del dovere di versare il dovuto nella misura disposta dal giudice, e la tutela penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto. Non basta quindi la sola allegazione dei carteggi comprovanti una capacità economica fortemente ridotta per la crisi, se non è  provata un’impossibilità assoluta, oggettiva e incolpevole di fare fronte agli adempimenti.

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