Se rapisco mio figlio…

2 Nov 2010 by

In questi giorni abbiamo letto sui giornali del caso della mamma di Milano, in fuga con i figli affidati al padre in Germania. E’ chiaro che situazioni come questa aprono una serie di interrogativi di difficile soluzione: c’è chi sostiene che il diritto debba “umanizzarsi”, fermarsi di fronte alle ragioni degli affetti, altri, invece, che sottolineano la necessità di regole ferme per tutti, a tutela di ciascuno.

In materia di sottrazione internazionale di minori dobbiamo fare riferimento alla Convezione dell’Aja del 1980, che si applica nei casi in cui il trasferimento o la mancata restituzione del minore sia avvenuta in violazione dei diritti di custodia assegnati a una persona, ente o istituzione.  Il genitore o il rappresentante del minore, per ottenere l’ordine del rientro deve rivolgersi all’autorità centrale dello stato: è importante che ciò venga fatto in fretta, perchè solo se ci si rivolge all’autorità quando è trascorso meno di un anno dall’allontanamento del minore verrà disposto il suo rientro immediato, altrimenti l’autorità dovrà verificare se il piccolo non si sia di fatto già positivamente integrato nel nuovo ambiente.

In ogni caso la Convenzione dell’Aja indica dei casi in cui l’autorità non è tenuta a ordinare il rientro, ovvero se colui che lo richiede non eserciti l’affidamento, o abbia acconsentito al trasferimento, oppure, naturalmente, qualora il ritorno comporti rischi per il minore, di natura fisica o psicologica. A tale riguardo bisogna allora anche chiedersi se l’ascolto del bambino sia un elemento da tenersi in considerazione in questi casi. La Convenzione sul punto non dispone nulla, così la giurisprudenza, dopo molte discussioni, ha ipotizzato che vada seguita la Convenzione di New York del 1989, che prevede la necessità che il fanciullo venga ascoltato in ogni procedura che lo riguarda, naturalmente nei tempi e con le modalità più adeguate e secondo le procedure previste nei diversi stati. Nel nostro ordinamento sarà poi il giudice a stabilire, caso per caso, analizzando la situazione, se il minore vada ascoltato e come.

Insomma, ci sono norme specifiche riguardo alla sottrazione internazionale di minori, misure dalle quali, a mio avviso, non è possibile prescindere, poichè in casi come questi, al di là del tam tam mediatico che spesso si crea, farsi giustizia da soli, ricorrendo a “rapimenti” e a gesti estremi, non paga. Quello di un genitore che porta via e nasconde il proprio figlio è un comportamento umanamente comprensibile, certo da tutti noi che abbiamo bambini, ma senz’altro sbagliato dal punto di vista del diritto, che non può che prevedere regole certe, a tutela e garanzia di tutti.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *